Michele Amari - Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II: краткое содержание, описание и аннотация

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Agli stipendii suoi era specialmente destinato il fei ; cioè prestazioni permanenti degli Infedeli, fossero tributi collettivi delle popolazioni assicurate, o tributi individuali delle popolazioni soggette, chiamati gezîa , kharâg o decima delle merci, comprendendosi sotto la denominazione di kharâg il ritratto dei beni demaniali. 70 70 Mawerdi, op. cit., lib. XII, p. 218, seg. Nel primo secolo dell'egira, epoca di conquisti e franchige, gli Arabi avean fatto sì rigorosamente osservare lo investimento del fei , che il califo non ne metteva ad entrata altro che i sopravanzi; nè era lecito agli oficiali del tesoro d'incassare materialmente la moneta, se i notabili militari e civili che la recavano dalle province, non giurassero essere stati pria soddisfatti coloro che avean ragione su quelle entrate, specialmente le milizie. 71 71 Akhbâr-Megmûa'-fi-iftitâh-el-Andalos , MS. della Biblioteca imperiale di Parigi, Ancien Fonds, 706, fog. 99 recto. In questa importante cronica del X secolo si legge: “Quando recavansi ai califi le entrate ( gebâiât ) delle città e province, ciascuna somma era accompagnata da dieci personaggi dei notabili del paese e del giund ; nè si incassava nel tesoro ( beit-el-mâl ) una sola moneta d'oro o argento, se costoro non giurassero prima per quel Dio ch'è unico al mondo, essersi levato il denaro secondo il dritto, ed essere sopravanzo degli stipendii dei soldati e famiglie loro nel paese, ciascun dei quali fosse stato soddisfatto di quanto per diritto gli apparteneva. Or avvenne che si recò al califo il kharâg d'Affrica, la quale di quel tempo non si tenea come provincia di frontiera; e il denaro era veramente avanzo, sendosi pria soddisfatti gli stipendii del giund e le prestazioni dovute all'altra gente. Arrivate con cotesto danaro otto persone in presenza del califo, ch'era di quel tempo Solimano (715-717), furono richiesti di giurare; e in fatto fecero sacramento ec.” Questo fatto dell'VIII secolo risponde perfettamente alla massima di Mawerdi, op. cit., lib. III, p. 50, che l'emir di provincia mandi all' imâm gli avanzi del fei , “quando ve ne abbia, pagati tutti gli stipendii.” Cresciute poscia nel principato le forze e le brame, e abbassate le milizie per la istituzione degli stanziali, tanto pure avanzò delle costumanze antiche che il fondo degli stipendii non si menomò. 72 72 Secondo Mawerdi, l. c., mancando il danaro del fei in una provincia, dovea supplire il tesoro del califo. Negli annali dal terzo al quinto secolo dell'egira credo non si trovi un solo esempio di stipendii menomati. Si pagavano oramai in molte province, se non in tutte, per delegazione sul kharâg di un dato podere o territorio, secondo la somma registrata nel catasto, che s'agguagliasse a quella dello stipendio registrato nel ruolo militare. La delegazione, oltre il kharâg , si facea sopra altre entrate di fei . Chiamavasi iktâ' ; taglio, come suona in lingua nostra. 73 73 Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 337 a 341, enumera i varii casi e i varii pareri dei giuristi, relativamente all' iktâ' . Non si tenea lecito trattandosi di kharâg eventuale, cioè dovuto da Infedeli che avessero pieno diritto di proprietà, e però andassero sciolti dal tributo come dalla gezîa , facendosi musulmani. Il kharâg perpetuo, se dovuto in danaro e non variabile secondo il raccolto, si potea concedere. Pare che gli iktâ' si fossero anco tentati sopra le decime legali, ossia zekât ; poichè i giuristi si sforzavano a dimostrarne la nullità. Questo luogo di Mawerdi è stato tradotto da M. Worms, Recherches sur la propriété etc., p. 206, seg.; la cui interpretazione non sempre mi pare esatta. Portava al governo risparmio delle spese e fatiche della riscossione; ma aggravava i contribuenti; corrompea le stesse milizie, mutate in torme di gabellieri e concussionarii privilegiati; e tornava alla fin fine a rovina dello Stato, per le infiacchite forze nazionali, le entrate distratte, i popoli spolpati, e gli sciolti legami tra le milizie e la pubblica autorità. Tanto più che alle milizie l' iktâ' soleasi concedere a vita, e talvolta con sostituzione dei figliuoli; quantunque i giuristi dichiarassero nullo tal modo. 74 74 Mawerdi, l. c., della edizione di Enger, e p. 207, seg., della versione del Worms, enumera gli uficii pei quali si tenea permesso lo iktâ' e le condizioni necessarie nei varii casi. La regola generale che se ne cava, messi da canto i dispareri dei giuristi su i punti secondarii, è: 1º di escludere le concessioni oltre una vita d'uomo; 2º permettere le vitalizie ai soli militari; 3º permettere le delegazioni per parecchi anni agli impiegati permanenti, come muedsin e imâm delle moschee; e 4º limitarle a un anno pei non permanenti, come câdi , hâkim , segretarii e impiegati d'azienda. Sospetto che le concessioni per ordinario fossero state collettive in favore di un giund : naturalissimo e pessimo espediente. Che che ne sia, i beneficii militari, nati nella precoce decadenza della società arabica, aiutarono, con gli altri vizii, alla rovina di sua dominazione. La istituzione degli emiri di provincia primeggiò, come dicemmo, tra le cause che smembravano l'impero in reami: gli iktâ' cooperarono a rinnalzare l'abbassata aristocrazia e spingerla all'anarchia feudale; poichè le milizie divennero come forza privata dei capi loro; onde avvenne che alcuno occupasse il principato, o, peggio, che molti sel contendessero. Così fu in Spagna; così in Sicilia nello undecimo secolo.

Ordinato per tal modo che la entrata principale si applicasse al principale bisogno dello Stato, poco rimanea per le altre spese, che pur cresceano con lo incivilimento e con gli sforzi dei principi tendenti al potere assoluto. Più che in niun'altra parte di governo, apparisce nell'azienda il radical difetto della teocrazia musulmana. Il Corano avea provveduto appena al bilancio, com'oggi si dice, d'un misero governo di tribù. Per soddisfare alle spese d'uno impero, convenne dunque cercare entrate fuor dalla legge; come fu appunto il kharâg statuito da Omar; e, quando nè anco bastò, forza fu di trapassare e legge e consuetudine. I giuristi allora, che si arrogavano il potere legislativo mediante le interpretazioni, si messero a tirar coi denti qualche capitolo del Corano e della Sunna per adattarlo ai bisogni attuali, o sostennero che non v'era modo. I principi posero balzelli a dispetto della legge e degli interpreti; e rasparon danaro qua e là, su la quinta del bottino, su la zekât , sul fei : su le quali entrate eran certi i dritti dello Stato, milizie, parenti del Profeta e indigenti, ma incerte le quote. Tolsero dal kharâg gli stipendii degli oficiali civili, oltre quei delle milizie; serbaronsi quel che lor piacea dei beni demaniali o ne concedettero a favoriti; talvolta consumarono il pan dei poveri, cioè la zekât e la quinta, in opere di utilità pubblica e di vanità pubblica e di vanità monarchica. Da ciò nacquero frequenti contrasti tra i principi e i giureconsulti; contrasti senza uscita legale, e però nocevolissimi: nè mai la finanza musulmana fu regolata da unico e vasto pensiero, nè adattata ai tempi, nè rassodata dal dritto. 75 75 Su le varie entrate legali e le opinioni dei giuristi, citerò in generale Mawerdi, Ahkâm-Sultanîa , lib. XI, XII, XIII, XIV, XVII, XVIII. I fatti generali che allego si cavano dalla storia dei primi cinque secoli dell'islamismo. In Sicilia i balzelli arbitrarii par che cominciassero nel decimo secolo, forse un poco avanti, sotto il regno di Ibrahim-ibn-Ahmed. Fin allora la quinta, e il fei , abbondanti per cagion della guerra, e la decima, bastavano ai bisogni della colonia militare, non obbligata a mandar danaro in Affrica. 76 76 Si percorrano nel Libro II le vicende della colonia infino al tempo di cui si tratta, e si vedrà appena un dono di spoglie e prigioni di Castrogiovanni fatto dallo emir di Sicilia al principe aghlabita, e da questi al califo.

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