Michele Amari - Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II: краткое содержание, описание и аннотация

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Ove si considerino i modi e il lungo spazio di tempo in che i Musulmani compieano il conquisto della Sicilia, non si metterà in forse che nascesservi tutte le maniere di proprietà discorse di sopra. Superfluo sarebbe a dire dei beni demaniali, 60 60 Il Martorana, Notizie storiche dei Saraceni Siciliani , tomo II, p. 130, e nota 254 a p. 252, afferma potersi provare la esistenza di così fatti poderi coi nomi di città e castella che rispondono a quelli di emiri siciliani. Ma gli esempii ch'ei ne dà son tutti fallaci; e non lo è meno il supposto che i poderi demaniali dovessero prendere il nome degli emiri. Nè anco posson servire di argomento i beni demaniali dei Normanni. Ma la legge, l'interesse dei governanti, e l'uso generale degli Stati musulmani, danno tal presunzione che val meglio di ogni prova. e di quei rimasi ai Cristiani. 61 61 Veggasi il Libro II, cap. XII, p. 474 del primo volume. Quanto alle possessioni dei Musulmani, poichè se ne conoscon tante dopo il conquisto normanno, 62 62 Lasciando da parte i molti diplomi del XII secolo che lo attestano, basti allegare le Consuetudini di Palermo, cap. XXXVI, e gli Statuti di Catania contenuti in un diploma del 1668 presso De Grossis, Catena sacra , p. 88, 89, citato dal Di Gregorio, Considerazioni , nota 21, cap. IV del lib. I. non è mestieri, provare che esistessero innanzi; ma sì indagare se al tempo della dominazione musulmana ne fossero state delle decimali e delle tributarie; cioè proprietà libere o vincolate. Su di ciò non troviamo attestati positivi. Ma è verosimile, che non mancassero le terre decimali, acquistate sia per dissodamento, sia per partaggio. Le prime debbon supporsi rade e di poca estensione. Il partaggio fu al certo di maggiore importanza. Quantunque in Affrica fosse cominciata a seguirsi nel nono secolo la scuola di Malek, la quale attribuisce allo Stato le terre prese per forza d'armi, 63 63 Veggasi in questo capitolo la nota 2 a p. 17. pur non erano obbligatorie così fatte teorie, nè la scuola era riconosciuta da tutti i giuristi; e inoltre i principi aghlabiti, infino ad Ibrahim-ibn-Ahmed, poca o niuna autorità esercitarono su le milizie di Sicilia, le quali certamente amavano meglio il partaggio. Indi è da conchiudere che gli emiri pigliassero in demanio quando poteano, e, quando no, scompartissero i quattro quinti delle terre. Così credo si praticò alla resa di Palermo; il cui territorio, e forse di gran parte della provincia, fu tolto ai naturali, per esser tutti o fuggiti o fatti schiavi. 64 64 Ad postremum, capientes panormitanam provinciam, cunctos ejus habitatores captivitati dederunt. Johannes Diaconus, Chronicon Episcoporum Neapolitanæ Ecclesiæ , presso Muratori, Rerum Italicarum Scriptores , tomo I, parte 2ª, p. 313. E veramente a partaggio accennano le discordie che immediatamente seguirono, composte a mala pena dagli Aghlabiti. 65 65 Veggasi il Libro II, cap. V, della presente storia, vol. I, pag. 294. La resa a discrezione o presura per forza d'armi, si rinnovò poscia in varii luoghi, onde dovea portare il medesimo effetto. Le possessioni decimali poteano anco nascer da quelle lasciate per avventura in piena proprietà a Cristiani i cui figliuoli avessero professato poi l'islamismo; chè moltissimi il fecero nel nono secolo in Val di Mazara, e nel seguente in Val di Noto e parte del Val Demone. Nondimeno, com'è incerta la stipolazione della piena proprietà, e come l'interesse del governo e degli antichi Musulmani si opponeva a lasciar godere la franchigia ai novelli convertiti, così non sapremmo supporre frequente un tal caso. Un cenno che ne danno le cronache nei principii dell'undecimo secolo, e che si riferirà a suo luogo, ne fa certi che i Musulmani dettivi Siciliani, fossero progenie degli antichi abitatori, ma non che il kharâg posto sopra di loro lo fosse stato allora per la prima volta: e però questo fatto non può dare argomento dell'indole della proprietà, se libera o vincolata. 66 66 Veggasi il Libro IV, cap. VIII sul kharâg aggravato nel 1019, e il cap. IX su le possessioni dei Musulmani d'origine siciliana e d'origine affricana.

In ogni modo il conquisto musulmano cagionò profondo rivolgimento nella costituzione e distribuzione della proprietà territoriale in Sicilia. I poderi dei Musulmani, originati da dissodamento o partaggio, doveano esser molti e non vasti; e a suddividerli conducea la legge delle successioni, la quale permette i legati infino a un terzo dell'asse ereditario, accorda parti uguali ai figli e metà di parti alle figliuole, e chiama all'eredità gli ascendenti, anche sendovi discendenti, e in mancanza degli uni e degli altri ammette i collaterali. 67 67 Hedaya , lib. XXXIX, e LII, tomo IV, p. 1, seg.; 466, seg.; D'Ohsson, Tableau général de l'Empire Ottoman , tomo V, lib. IV, V, p. 275, seg. Spicciolavansi altresì le terre del demanio, affittate o censite per compartimenti. 68 68 Si chiamavano in generale dhiâ' , come notammo di sopra, e in Sicilia e Affrica anche ribâ' . Conferman la suddivisione della proprietà i moltissimi nomi arabici che rimaneano ai poderi nel duodecimo secolo, soprattutto in Val di Mazara, e ve ne rimangono tuttavia, i quali nacquero al certo dal detto rimescolamento; poichè le denominazioni topografiche son tenacissime, le antiche si smetton di rado per mutazione del possessore, le nuove nascon quasi sempre da suddivisione o aggregamento dei poderi. Così il conquisto musulmano guarì la piaga dei latifondi, la quale avea consumato la Sicilia fino al secol nono, e riapparve con la dominazione cristiana nel duodecimo.

Più vasto frutto della vittoria, più divisibile, e più congeniale alla maggior parte dei primi coloni di Sicilia, era lo stipendio militare. Godealo, in tutti gli Stati musulmani, il giund , ordine militare propriamente detto; del quale farem parola, lasciando indietro le altre maniere di combattenti; cioè gli schiavi e liberti che alcuna volta si adoperavano come stanziali, e le plebi, le quali traeano volontariamente alla guerra sacra, partecipavano al bottino, e, finita la impresa, se ne tornavano a vivere di limosine o dure fatiche. Nel giund si scrissero un tempo tutti i Musulmani; poi, a misura che l'impero si allargò, i ruoli si ristrinsero, com'abbiamo accennato nel primo Libro. Quivi anco abbiam divisato le norme dei divani di Omar; le quali durarono e si modificarono al par di tante altre primitive istituzioni dell'islamismo. Nel nono secolo, gli Arabi prendean luogo tuttavia nei ruoli sopra le schiatte straniere; e queste tra loro secondo l'anteriorità della conversione: suddivisi gli Arabi, al par che gli stranieri, per tribù e parentele; le quali prendean grado secondo la consanguineità col principe; gli individui secondo la età. Ma ormai non entrava nel giund chiunque il chiedesse, solo i figliuoli di militari, quando fossero adulti, validi, buoni alle armi e senz'altro mestiere; di che giudicava il principe, e potea alsì ammettere uomini nuovi. Variava il soldo a giudizio anco del principe o dell'emiro, secondo i bisogni, che è a dire in ragion del numero dei figliuoli e degli schiavi, la quantità dei cavalli mantenuti e i prezzi delle vittuaglie in ciascun paese; ma in ambo i casi detti era limitato l'arbitrio dalla consuetudine universale e dalla potenza delle famiglie componenti il grosso delle milizie. Discendean esse in parte dall'antica nobiltà arabica; orgogliose di lor tradizioni, clientele, pratica e prontezza al combattere. 69 69 Mawerdi, op. cit., lib. XVIII, p. 351, seg. e 355, là dove è detto che senza ricusa di combattere o altra causa legittima non si potea togliere lo stipendio, “sendo il giund esercito del popolo musulmano.” Si confronti col lib. III, p. 50, onde si scorge che lo emir di provincia potea, senza permesso del califo, accordare lo stipendio ai figliuoli di militari pervenuti ad età da portar arme. Indi si vede che il giund era tuttavia, come dissi nel primo Libro, nobiltà armata, ordine aristocratico, temperato alquanto dalla monarchia.

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