Michele Amari - Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II

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Storia dei musulmani di Sicilia, vol. II: краткое содержание, описание и аннотация

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A ciò condusse anco il fatto che i paesi non si pigliavano quasi mai con la spada alla mano; ma per dedizione degli abitatori, assoluta o a patti: avvenendo che, dopo alcuna vittoria, intere province si sottomettessero nell'uno o nell'altro modo; ovvero che gli abitatori si facessero musulmani prima dell'occupazione. Or, a mente del Corano, il principe disponeva ad arbitrio suo delle persone e roba degli Infedeli arresi a discrezione; 47 47 Sura, LIX, versi 6, 7, 8. in caso di accordo i patti eran legge; e in caso di conversione le terre, secondo alcuni giuristi, rimaneano in libera proprietà ai possessori attuali; secondo altri, il principe scegliea tra questo partito e il sottometterle a tributo. 48 48 Mawerdi, op. cit., lib. XIII, p. 254; e presso Worms, op. cit., p. 107 e 110. La prima era opinione di Sciafei; la seconda di Abu-Hanîfa. L'Hedaya , quantunque compilazione hanefita, si appiglia nel presente caso all'opinione di Sciafei, lib. IX, cap. VII, tomo II, p. 205. Koduri, autore del decimo secolo, sostiene la prima opinione, presso Rosenmuller, Analecta Arabica , § 12. I principi, ad esempio di Omar, provvidero o stipolarono in tre diversi modi, intorno la proprietà territoriale degli Infedeli vinti. I demanii del governo scacciato e i poderi caduti nel fisco per morte, schiavitù o fuga dei possessori, divennero proprietà perpetua e inalienabile della repubblica musulmana; e teneansi in economia, o si davano in enfiteusi, per annua rendita, kharâg , come dissero vagamente gli Arabi, cioè quel ch'esce, quel che si cava dal podere. 49 49 Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 334, 335; e presso Worms, op. cit., p. 189, e 204. Si vegga anche Koduri, presso Sacy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions , tomo V, p. 10. Le altre terre lasciaronsi ai possessori infedeli, dove in piena proprietà, e però con dritto di alienare, ipotecare e disporre per testamento; e dove in dominio utile, ammettendo soltanto, com'e' pare, le successioni; in ambo i casi a condizione di pagare un tributo, che fu detto similmente kharâg . Questo, su le terre di piena proprietà, tornava a tassa fondiaria, e cessava per conversione del possessore, o passaggio del podere in man di Musulmani; e su le terre di dominio utile era una maniera di censo, e durava in perpetuo. 50 50 Mawerdi, op. cit., lib. XII, p. 237; lib. XIII, p. 253; e lib. XIV, p. 299; i quali squarci si veggano anche presso Worms, op. cit., p. 100, 103, 108, 111; Koduri, presso Sacy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions , tomo V, p. 11. Si riscontri col lib. II, cap. XII della presente storia. La legge riconoscea, dunque: proprietà libera di Musulmani per possesso anteriore alla conversione, per dissodamento o fabbrica, e per partaggio al conquisto; proprietà piena di Infedeli, soggetta a kharâg eventuale; proprietà vincolata di Musulmani e Infedeli, soggetta a kharâg perpetuo; e finalmente enfiteusi di fondi demaniali. Altra origine di possessione territoriale non v'era. Il principe potea scompartire ai combattenti e abilitare chiunque al dissodamento; non mai concedere terreni gratuitamente; non essendo suoi proprii, ma della repubblica o dello esercito vincitore. 51 51 Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 330, seg.; e presso Worms, op. cit., p. 184, seg., e 196, seg.; alla cui versione van fatte molte correzioni. Ha errato il Martorana, Notizie storiche dei Saraceni Siciliani , tomo II, nota 247, p. 248, sostenendo che tutte le proprietà musulmane venissero da concessione del principe.

Questo fu il dritto generale infino al decimo secolo dell'era cristiana. Nel fatto, erano già nati parecchi abusi in questa e quell'altra provincia: e dove si vedeano proprietà demaniali usurpate da privati, 52 52 Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 335; e presso Worms, op. cit., p. 189, e 205. dove, al contrario, par che i governi si sforzassero a confondere il kharâg eventuale e il perpetuo; e ad aggravare, come se fossero demaniali, i poderi tributarii della prima o seconda delle classi dette di sopra: e non è dubbio che gli abusi crebbero col tempo; sopra tutto dall'undecimo secolo in poi, quando la schiatta turca dominò successivamente la più parte degli Stati musulmani, e vi istituì veri beneficii militari. Dopo dodici secoli, il viluppo cagionato da coteste vicende nella ragione delle proprietà, è stato assai difficile a penetrare; e si è corso rischio di scambiare il dritto con lo abuso, la eccezione con la regola, la ragion d'un paese con la ragione d'un altro: tanto più che la voce kharâg ha i varii significati che accennammo, e inoltre quello di censo dell'acqua dei canali mantenuti dallo Stato, con che si inaffiassero terre decimali, ossia di libera proprietà musulmana. 53 53 Questo ultimo fatto si ricava dall' Hedaya , lib. IX, cap. VII, tomo II, p. 205. E indi è che i trattati usciti fin qui su tal materia, lasciano tanto a desiderare. 54 54 Prima di scrivere queste parole, io ho studiato le dissertazioni di M. De Sacy, Mémoires de l'Académie des Inscriptions , tomo I, V e VII; l'opera citata di M. Worms, e le compilazioni legali musulmane, come l'Hedaya, D'Ohsson, Khalîl-ibn-Ishak. Dell'opera di M. De Hammer, ne so quanto ne dicono M. Sacy e M. Worms. La conchiusione di M. Sacy, che le terre d'Egitto appartenessero sempre agli antichi possessori indigeni, e fossero state usurpate in vario modo dai principi e loro soldatesche, è giusta, a creder mio, ma non abbastanza provata, nè applicabile a tutti i paesi musulmani. Quanto a M. Worms, è da commendare il metodo, la sagacità, la erudizione; non la imparzialità sua. Ponendo un'arbitraria distinzione tra le terre da seminato e i giardini, o, com'ei dice, terre di grande culture e di petite culture , M. Worms pretende che le prime sian sempre appartenute allo Stato in tutti i paesi musulmani, fuorchè l'Arabia. Ed io credo ch'ei si apporrebbe al vero, se parlasse di una parte, anche della più parte, dei vasti poderi, ma che sbaglia sostenendo esser tale la condizione di tutte le terre da cereali; e doversi tener tali per presunzione legale, senz'altre prove. Così ei viene a negare i dritti certissimi: 1º di dissodamento; 2º di partaggio tra i soldati; 3º di proprietà di convertiti avanti il conquisto; e 4º di beni lasciati agli Infedeli in piena proprietà, e indi passati in man di Musulmani. Se non altro, il numero dei wakf , ossia lasciti pii, ch'è grandissimo in tutti i paesi musulmani, avrebbe dovuto avvertire M. Worms della esistenza di moltissime terre libere; non potendosi dai Musulmani fare wakf senza libera proprietà; nè supporre da Europei che tutte le proprietà private fosser divenute lasciti pii. Qui parlo dei wakf a moschee o altre opere; non di quello in favor della repubblica musulmana che costituisce il demanio pubblico. Quanto a noi, ci basta saper le teorie ammesse da Mawerdi, un secolo e poco più, dopo il conquisto di Sicilia: e avremo compiuto il nostro debito dimostrandone coi fatti la osservanza, se non nella colonia siciliana, almeno in tempi vicini e paesi analoghi.

Nella quale investigazione occorre che al primo ordinamento della colonia d'Affrica (698) furono assoggettati al kharâg i Berberi non musulmani e gli abitatori cristiani di sangue fenicio, pelasgico o germanico, 55 55 Si confrontino: Ibn-abd-Hâkem, citato da M. De Slane, nell' Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères , tomo I, p. 312, nota 1; Ibn-Khaldûn stesso, Histoire de l'Afrique et de la Sicile , traduzione di M. Des Vergers, p. 27; e il Baiân , tomo I, p. 23. Ho accennato questo fatto nel lib. I, cap. V, p. 121 del primo volume. e ne andarono esenti i Berberi musulmani; i quali sostennero tal franchigia con le armi (720 a 740), contro governatori troppo fiscali. 56 56 Si confrontino: Ibn-Khaldûn, Histoire de l'Afrique et de la Sicile , trad. di M. Des Vergers, p. 31, 34; il Baiân , tomo II, p. 38; e Nowaîri, Storia d'Affrica, in appendice a Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères , versione di M. De Slane, tomo I, p. 159. Ho ferma opinione che M. De Slane non s'apponga al vero, rendendo in questo luogo la voce Khammasa “fare schiavo il quinto della popolazione.” Si deve intendere più tosto “levare il quinto della rendita territoriale” ossia porre il kharâg ; come lo mostra con varii esempii il professor Dozy, Glossaire al Baiân , tomo II, p. 16. Da un'altra mano sappiamo che il governo dei califi, dando sesto alla Spagna nei principii del conquisto (720), divise parte delle terre ai soldati; parte ne serbò in demanio; e parte lascionne agli antichi abitatori, sotto tributo: 57 57 Isidoro De Beja, cap. XLVIII, su l'autorità del quale hanno registrato questo fatto M. Reinaud, Invasion des Sarrazins en France , p. 16; e il prof. Dozy, Glossaire al Baiân , tomo II, p. 16. nè è verosimile, anzi non è possibile, che siasi fatto altrimenti nell'Affrica propria, ond'eran mossi i conquistatori della Spagna, ed ove la colonia arabica tollerava sì poco il comando, non che i soprusi, dei califi. Ci accusa libera proprietà in Affrica il fatto che Ibrahim-ibn-Aghlab, emiro, comperava dai Beni-Tâlût (801) il terreno per fabbricare la cittadella d'Abbâsîa. 58 58 Baiân , tomo I, p. 84. A questo esempio si potrebbe aggiugner quello delle terre che pagavan decima, su le quali il secondo principe aghlabita, Abd-Allah-ibn-Ibrahim, comandò (812) che si levasse un tanto all'anno secondo la misura della superficie, e non più la decima in derrata. Ibrahim-ibn-Ahmed, che avea continuato o ripigliato tale abuso, il cessò l'anno 902. Baiân , tomo I, p. 87 e 125. Nowairi, in appendice a Ibn-Khaldoun, Histoire des Berbères , versione di M. De Slane, tomo I, p. 402. Or come decima in derrata significa ordinariamente zekât , così le terre che ne pagavano si dovrebbero credere libera proprietà de' Musulmani. Nondimeno si può dare che i cronisti abbian voluto significare la doppia decima, ossia kharâg , dovuta sopra terre tributarie, e che la ingiusta innovazione fosse stata soltanto nel modo della riscossione in danaro, e a misura di superficie. Mi induce a tal supposto l'enormezza che sarebbe stata a mutare la zekât in tassa fondiaria; e mi vi conferma la opinione di alcuni giuristi, riferita da Mawerdi, op. cit., lib. XVII, p. 335, cioè che il kharâg su le terre da seminato non potea passare il dieci per cento su la raccolta. Dei poderi soggetti al kharâg non è mestieri allegar prove. Dei poderi demaniali, dhiâ , come chiamavanli, si fa menzione più volte negli annali d'Affrica. 59 59 Baiân , tomo I, p. 125, 175, 184, 273, anni 289 (902), 303 (915), 305 (917), 405 (1014).

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