Edward Gibbon - Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 3
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Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 3: краткое содержание, описание и аннотация
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II. Circa dieci anni dopo, sotto il regno di Traiano, fu affidato a Plinio il Giovane dal suo amico e signore il governo della Bitinia e del Ponto. Egli si trovò tosto perplesso nel determinare a qual regola di giustizia o di legge dovesse appigliarsi nell'esecuzione di un uffizio il più ripugnante alla sua umanità. Plinio non si era mai trovato presente ad alcun processo giudiciale contro i Cristiani, de' quali sembra che non conoscesse che il nome, e gli era del tutto ignota la natura del lor delitto, il metodo di convincerli, e la misura delle pene, che si dovevano ad essi applicare. In questa dubbiezza ricorse, com'era solito, allo spediente di esporre alla saviezza di Traiano un imparziale, ed in alcuni capi favorevol ragguaglio della nuova superstizione, supplicando l'Imperatore a degnarsi di sciogliere i suoi dubbi, e d'illuminare la sua ignoranza 57 57 Plin. Epist. X. 97. L'erudito Mosemio si esprime con le più alte lodi intorno al moderato ed ingenuo carattere di Plinio. A malgrado di tutti i sospetti del Dottore Lardner (Vedi le testimonianze Giudaiche e Pagane Vol. II. p. 46 ), io non posso ravvisare alcuna ipocrisia nel suo linguaggio o nella sua maniera di procedere.
. Plinio avea impiegato la sua vita nell'acquisto della scienza e negli affari del mondo. Fin dall'età di diciannove anni avea perorato con distinzione ne' tribunali di Roma 58 58 Plin. Epist. V. 8. Egli difese la sua prima causa nell'anno 81, cioè un anno dopo la famosa eruzione del Vesuvio, nella quale il suo zio perdè la vita.
, occupato un posto nel Senato, goduto gli onori del Consolato, ed acquistate moltissime relazioni con ogni ceto di uomini così nell'Italia come nelle Province. Dalla perplessità di lui possiam quindi trarre qualche utile indizio; possiamo assicurarci, che quando egli prese il governo della Bitinia, non erano in vigore leggi universali, o decreti del Senato contro i Cristiani: che nè Traiano, nè alcuno de' suoi virtuosi predecessori, de' quali erano in uso gli editti nella giurisprudenza civile e criminale, avevan dichiarato pubblicamente le loro intenzioni rispetto alla nuova setta, e che per quante processure si fosser fatte contro i Cristiani, non ve n'era alcuna di peso ed autorità sufficiente per determinar la condotta di un Magistrato Romano.
La risposta di Traiano, alla quale hanno frequentemente appellato i Cristiani de' posteriori tempi, dimostra tanto riguardo per la giustizia e l'umanità, quanto si potea conciliare con le false idee della religiosa politica 59 59 Plin. Epist. X. 98. Tertulliano ( Apolog. c. 5 ) risguarda questo Rescritto, come un rilassamento delle antiche leggi penali quas Traianus ex parte frustratus est. Eppure Tertulliano in un altro luogo delle sue Apologie nota l'incoerenza di proibire le inquisizioni, e di ordinare i gastighi.
. Invece di far vedere l'implacabile zelo d'un inquisitore, ansioso di scoprire le più minute particolarità dell'eresia, ed esultante nel numero delle sue vittime, l'Imperatore manifesta molto maggior premura per proteggere la sicurezza dell'innocente, che per impedire lo scampo del colpevole. Riconosce la difficoltà di stabilire alcun sistema generale; ma pone due regole salutari, che spesso diedero sollievo ed aiuto agli angustiati Cristiani. Quantunque ordini a' Magistrati di punir quelle persone che son legalmente convinte, proibisce però loro con una incoerenza molto umana di far veruna ricerca intorno a' supposti rei. Nè si permette al Magistrato di procedere in qualunque specie d'accusa. Rigetta l'Imperatore le accuse anonime come troppo ripugnanti all'equità del suo governo; ed affinchè si abbiano per convinti coloro, a' quali viene imputato il delitto di professare il Cristianesimo, rigorosamente richiede la positiva testimonianza di un onesto ed aperto accusatore. Egli è probabile ancora, che quelli che assumevano un uffizio sì odioso, fossero obbligati a dichiarare i fondamenti de' loro sospetti, a individuare, tanto rispetto al tempo quanto al luogo, le segrete assemblee, che avevan frequentato i Cristiani loro avversari, ed a scuoprire un gran numero di circostanze, che si nascondevano con la gelosia più vigilante agli occhi profani. Se riuscivano in tal impresa, si esponevano allo sdegno di un attivo e considerabil partito, alla censura della porzione più culta dell'uman genere, ed all'ignominia, che in ogni tempo e paese ha sempre accompagnato il carattere di un accusatore. Se mancavano per l'opposto nelle lor prove, incorrevano la severa, e forse capital pena, che secondo una legge dell'Imperatore Adriano, infliggevasi a quelli, che falsamente attribuivano a' loro concittadini il delitto di Cristianesimo. Potea qualche volta la violenza di una superstiziosa o personale animosità prevalere alle più naturali apprensioni della disgrazia e del pericolo; ma non si può senza dubbio supporre, che accuse di un'apparenza così infelice fossero leggermente o con frequenza intraprese da' sudditi pagani del Romano Impero 60 60 Eusebio ( Hist. Eccles. l. IV. c. 9 ) ci ha conservato l'editto di Adriano. Egli ce ne dà parimente uno ( c. 13 ) ancora più favorevole sotto nome di Antonino, del quale però non s'ammette così universalmente l'autenticità. La seconda Apologia di Giustino contiene alcune curiose circostanze relative alle accuse de' Cristiani.
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Dall'espediente, che si usava per eludere la prudenza delle leggi, rilevasi una sufficiente prova di quanto efficacemente sconcertarono esse i malvagi disegni della privata malizia, o dello zelo superstizioso. In una grande e tumultuosa assemblea i freni del timore e della vergogna, così potenti nelle menti degl'individui, perdono la massima parte della loro influenza. Il devoto Cristiano, a misura che desiderava d'ottenere o d'evitar la gloria del martirio, aspettava, o con impazienza o con terrore, le occasioni de giuochi pubblici e delle solennità. In queste gli abitanti delle grandi città dell'Impero adunavansi nel Circo o nel Teatro, dove ogni circostanza, del luogo non meno che della ceremonia, contribuiva ad accenderne la devozione, e ad estinguerne l'umanità. Mentre i numerosi spettatori, coronati di ghirlande, profumati d'incenso, purificati col sangue delle vittime, e circondati d'altari e di statue delle lor tutelari Divinità, si davano al godimento de' piaceri, che risguardavan come un'essenzial parte del culto lor religioso; vedevano che i soli Cristiani abborrivano gli Dei delle Genti, e con l'assenza e tristezza loro in tali solenni feste pareva che insultassero, o deplorassero la pubblica felicità. Se l'Impero era afflitto da qualche nuova disgrazia, da peste, da fame, o dal cattivo esito di una guerra; se aveva il Tevere dato fuori o il Nilo non era uscito dalle sue sponde; se la terra s'era scossa, o se interrotto s'era il solito corso delle stagioni, i superstiziosi Pagani non dubitavano, che i delitti e l'empietà de' Cristiani, che risparmiavansi dall'eccessiva lenità del Governo, finalmente avessero provocato lo sdegno della divina giustizia. Non era da sperare, che in mezzo ad una licenziosa ed inasprita plebaglia si osservasse la forma di procedere legalmente; nè l'anfiteatro, asperso del sangue delle bestie feroci e de' gladiatori, era il luogo dove potesse farsi udire la voce della compassione. Le grida impazienti della moltitudine denunziavano i Cristiani come i nemici degli uomini e degli Dei, li condannavano a' più atroci tormenti, ed avanzandosi a nominare alcuni dei più ragguardevoli fra nuovi settari, con irresistibil veemenza chiedevano, che nell'istante medesimo fossero presi ed esposti a' leoni 61 61 Vedi Tertulliano ( Apolog. c. 40 ). Gli atti del martirio di Policarpo somministrano una viva pittura di tali tumulti, che per ordinario si fomentavano dalla malizia dei Giudei.
. I Governatori delle Province, ed i Magistrati, che presedevano a' pubblici spettacoli, eran per ordinario disposti a soddisfare le inclinazioni, ed a quietare la rabbia del popolo col sacrifizio di poche vittime, soggette all'odio di esso. Ma la saviezza degl'Imperatori proteggeva la Chiesa dal pericolo di simili tumultuarj clamori ed illegittime accuse, ch'essi a ragione disapprovavano come ripugnanti sì alla fermezza che all'equità della loro amministrazione. Gli editti di Adriano e di Antonino Pio dichiararono espressamente, che la voce del popolo non dovesse mai risguardarsi come una prova legale per convincere, o per punire que' disgraziati, che abbracciato avevano l'entusiasmo del Cristianesimo 62 62 Questi regolamenti sono inseriti ne' soprammentovati Editti di Adriano e di Pio. Vedi l'Apologia di Melitone ( ap. Euseb. l. IV. c. 26 ).
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