Pietro Giannone - Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4

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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 4: краткое содержание, описание и аннотация

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La settima, posta sotto il medesimo titolo, comanda a' Giustizieri, Camerari, Castellani e Baglivi che siano solleciti in prestar ogni aiuto e consiglio a' suddetti Secreti e Questori in tutto ciò, che concerne il comodo della sua Corte.

L'ottava che si legge sotto il titolo, De praestando Sacramento Bajulis, et Camerariis , merita tutta la riflessione; poichè in essa si prescrive a' Camerari ed a' Baglivi il modo di dover amministrar giustizia ai suoi sudditi. Comanda che debbano amministrarla secondo le sue Costituzioni e quelle di Ruggiero suo padre, ed in difetto di quelle, secondo le Consuetudini approvate ne' suoi Stati, e finalmente secondo le leggi comuni, longobarde e romane; onde si convince, che a' tempi di questo Principe le leggi longobarde erano in tutto il vigore, ed osservanza in questo Reame, e riputate leggi comuni, non meno che le romane. Quindi avvenne, che le prime fatiche, che abbiamo de' nostri Giureconsulti fossero indrizzato alle medesime, e che Carlo di Tocco, contemporaneo di questo Guglielmo, da cui nell'anno 1162 fu fatto Giudice della G. C. [51] . Top. de orig. M. C. c. 10. , si prendesse il pensiero e la cura di commentarle: nel che fare servissi delle Pandette ed altri libri di Giustiniano, non perchè questi avessero acquistata forza alcuna di legge in questo Regno, ma perchè non si riputassero le longobarde cotanto barbare ed incolte, giacchè molte di esse eran conformi alle leggi delle Pandette, le quali avendo tirato a se lo studio di molti, questi cominciavano ad aver in disprezzo le longobarde. Nè Guglielmo intese altro per le leggi comuni romane, se non quelle, che prima d'essersi ritrovate le Pandette in Amalfi, erano rimaste come per tradizione presso i nostri provinciali; poichè insino a questi tempi, se bene nell'altre città d'Italia, come che pubblicamente insegnate nelle loro Accademie, cominciassero ad allegarsi nel Foro; nulladimanco in queste nostre parti, non essendovi ancora pubbliche Scuole introdotte, se non a' tempi di Federico II, non solo non aveano acquistata autorità alcuna di legge, nè s'allegavano nel Foro, ma nè meno erano insegnate ed esposte come in Bologna e Milano e nell'altre città d'Italia: e le liti per lo più decidevansi secondo le leggi longobarde, siccome è chiaro da quelle due sentenze rammentate da noi, e rapportate dal Pellegrino, una in tempo di Ruggiero, l'altra di Guglielmo II. Ed è ciò così vero, che non era lecito nè meno ricorrere alle leggi delle Pandette in difetto delle longobarde; come è chiaro da Commentari del medesimo Carlo di Tocco [52] . Carol. de Tocco in l. si sorores 25 verb. si propinqui in fin. de succes. l. 2 tit. 14. , ove dimandando se, siccome il figliuolo succedeva alla madre, così potesse ancor la madre succedere a' figliuoli: dice che le leggi longobarde di ciò niente stabilirono, onde la madre come cognata dovrebbe escludersi, poichè secondo quelle succedono i soli agnati; e che perciò vi sarebbe bisogno d'una nuova legge, che l'ammettesse alla loro successione, non altramente di quello praticavasi presso i Romani, appo i quali perchè la madre potesse succedere, fu mestier che il Senatusconsulto Orficiano lo stabilisse. Che bisogno dunque vi sarebbe stato di questa nuova legge, se s'avesse alla legge de' Longobardi potuto supplire colle leggi delle Pandette? Ne' tempi dunque di questo Guglielmo le leggi comuni de' Romani non eran quelle, ch'eran comprese nelle Pandette, ma quelle, ch'erano rimaste presso i Popoli, che dopo estinto l'Imperio romano, le ritennero più tosto come antiche costumanze, che per leggi scritte, non essendo stati i libri di Giustiniano in queste parti, se non dopo molti secoli conosciuti, e molto tardi riacquistarono in esse l'antica loro autorità e vigore, per l'uso più, che per qualche Costituzione di Principe, che lo comandasse, come si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.

La nona Costituzione di Guglielmo, che si legge sotto lo stesso titolo, tutta si raggira intorno all'incumbenza de' Maestri Camerari e de' Baglivi. Si prescrive il numero de' Baglivi e de' Giudici in ciascuna città e luogo delle province; e s'impone a' Camerari di non rendere venali questi Uffici, ma di distribuirgli a persone meritevoli e fedeli: che invigilino sopra i medesimi con vedere i loro processi; e dà altre providenze attinenti alla retta amministrazione della giustizia, ed al buon governo delle province.

La decima, che abbiamo sotto il titolo de quaestionibus inter Fiscum, et privatum , prescrive a' Maestri Camerari che eccettuatene le cause feudali, abbiano a conoscere di tutti i giudicj, così reali, come personali tra il Fisco ed i privati, colli Giustizieri aggiunti, e coll'intervento dell'Avvocato fiscale.

L'undecima, sotto il titolo de cognitione causae coram Bajulis , dà facoltà a' Baglivi di poter conoscere ne' luoghi dove sono preposti, di tutte le cause civili così reali, come personali, eccettuatene le cause feudali: di conoscere ancora de' furti minimi e d'altri minori delitti, che non portano pena di mutilazion di membra. La duodecima che si legge sotto il titolo de fure capto per Bajulum , prescrive a' Baglivi, che prendendo qualche ladro forastiero, l'abbiano insieme colla roba rubata a consignar in mano de' Giustizieri: se sarà del luogo, ove sono preposti, parimente lo debbiano consegnare a' Giustizieri, ma le robe mobili del medesimo dovranno essi applicarle al Fisco di quel luogo.

La decimaterza, sotto il titolo de Officio Bajulorum impone a' Baglivi di dover invigilare intorno al giusto prezzo delle cose venali; e la loro incumbenza particolare essere, d'esigere irremissibilmente le pene a quei che venderanno contro l'assise, o pure se troveranno mancanti i loro pesi e misure. La decimaquarta, che segue sotto il titolo de Poena negantis depositum vel mutuum , punisce severamente i depositari, e que' che o per mutuo, o per comodato negheranno a' padroni di restituire la loro roba.

La decimaquinta, che si legge sotto il titolo de Clericis conveniendis pro possessionibus, quas non tenent ab Ecclesia , merita maggior riflessione che tutte l'altre. In essa si determina, che se i Cherici saranno convenuti per qualche eredità, tenimento, o altra roba di lor patrimonio, che non dalla Chiesa, ma da altri sia ad essi pervenuto: la cognizione di queste cause spetti alla Corte secolare del luogo, nel distretto del quale sono le lor possessioni, e quivi dovranno essi rispondere in giudizio, se avran cosa in contrario: proibendosi solamente a' Giudici secolari di poter prendere le loro persone, ovvero carcerarle: ma non già eseguire in vigor della sentenza, che la lor Corte proferirà, le robe dedotte in giudicio. Questa legge di Guglielmo nel tempo, che fu promulgata, non parve niente irregolare e strana, siccome ancora da poi nei tempi di Marino di Caramanico antico Glossatore di queste Costituzioni, che glossandola, niente trovò che riprendere. Ma ne' secoli posteriori, quando il diritto canonico de' decretali cominciò a stabilire nelle menti de' nostri Giureconsulti altre massime, parve assai strana e mostruosa. Andrea d'Isernia, che scrisse in questi tempi, non ebbe per ciò difficoltà di dire che tal Costituzione niente valesse, anzi dovesse reputarsi nulla e vana, come quella ch'è contro le persone ecclesiastiche, e contro l'ecclesiastica libertà. Aggiugne ancora essersi ingannato il Legislatore, che vuol che si dovesse attendere la qualità o condizione delle robe, non delle persone, quando tutto il contrario, le robe prendono qualità dalle persone, e queste sono convenute, non quelle. Chiama eziandio imperiti coloro, che dicono aver il Papa e la Chiesa romana approvate queste Costituzioni; poichè dice non apparirne la conferma, e se pure apparisse generalmente fatta, non perciò si dee aver per approvata questa Costituzione dal Papa, il quale se fosse stato richiesto di particolarmente confermarla, non l'avrebbe conceduto. Ma da quanto si è detto ne' precedenti libri, quando della politia ecclesiastica ci toccò favellare, ben si potrà comprendere, quanta poca verità contenga questo discorso d'Isernia.

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