Pietro Giannone - Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6

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Istoria civile del Regno di Napoli, v. 6: краткое содержание, описание и аннотация

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Marino Freccia 52 52 Freccia de subfeud. l. 2, auth. 2 num. 21. testifica perciò, che avendo egli letto il privilegio che fece Carlo I d'Angiò, quando donò al suo figliuolo unigenito la città di Salerno col titolo di Principato, con altre terre e città, come Ravello, Amalfi, Sorrento, Nocera e Sarno, gli concedè solamente in questi luoghi la giurisdizione civile, e fu notato per cosa rara, che nella città di Salerno gli concedesse ancora la giurisdizion criminale, circoscritta però dal circuito delle mura, e dentro quelle ristretta, e non oltre; ma ciò fu propter titulum suae dignitatis , come dice questo Scrittore, poichè in questi tempi i Baroni non aveano giurisdizion criminale. Chi cominciasse a concederla, vario e discorde è il parere dei nostri Autori. Matteo d'Afflitto 53 53 Affl. in Constitut. contingit 3 notab. et in Constit. ea quae ad speciale decus 4 notab. , Grammatico 54 54 Gramat. voto 28. , Caravita 55 55 Caravita ritu 49. , il Presidente de Franchis 56 56 Franchis decis. 510 nu. 4 et decis. 370 num. 2. , ed altri sostennero, che il primo fosse stato il Re Alfonso I d'Aragona; e quest'ultimo Scrittore dice non essersi ciò posto in uso, se non da' Re Aragonesi. Altri, come Francesco d'Amico 57 57 Franc. de Amic. ad tit. de his, qui feud. dar. pos. fol. 43 n. 8. , il reggente Capecelatro 58 58 Capecelatr. cons. 41 num. 10. e Capobianco 59 59 Capibl. de Baron. prag. 8 par. 1 n. 63 et 84. , la riportano un poco più in dietro, cioè a' tempi della Regina Giovanna II; ma se dobbiamo credere a quel gravissimo istorico, Angelo di Costanzo 60 60 Costanzo lib. 6. , bisognerà dire, che il nostro Re Roberto fosse stato il primo. Favellando questo Scrittore della liberalità di questo Principe, narra, che per infiniti privilegi conceduti a' Baroni, a' Cavalieri particolari, tanto Napoletani quanto dell'altre terre del Regno, si vedea quanto fosse stato verso i medesimi liberalissimo, a' quali donò Titoli, Castella, e Feudi con giurisdizioni criminali, essendo fin a quel tempo costume, che rarissimi de' Conti del Regno avessero la giurisdizione criminale nelle lor terre; e questo Istorico medesimo rapporta ancora, che il Re Ladislao concedè la giurisdizione criminale ad Antonello di Costanzo sopra Tevarola, dov'egli ed i suoi per ottanta anni non avevano avuto altro che la civile 61 61 Costanzo Hist. lib. 12 in fin. .

Che che ne sia, se Roberto o altri suoi successori a qualche suo benemerito avesse usata questa insolita liberalità, egli è certo, che da Alfonso I e dagli altri Re aragonesi suoi successori, furon poste in uso; e con maggior frequenza fu, nelle concessioni fatte ai Baroni, data la giurisdizione criminale, o nell'investiture fu conceduto loro anche la potestà, ed arbitrio contenuto in queste quattro Lettere Arbitrarie, ed oggi si è ridotto a stile, e quasi formolario di tutte l'investiture, che si danno, di mettervi anche questa facoltà per clausola.

Da ciò n'è nato, che siccome prima queste lettere erano a beneplacito ed arbitrio del Principe, rivocabili e ristrette a certi confini; così per quel che riguarda le persone de' Baroni, per le concessioni, che ne tengono nelle loro investiture, sono irrevocabili; e maggiore si vide in ciò essere stata l'autorità, ed arbitrio dei medesimi, che degli Ufficiali regi, a' quali (come al Reggente e suoi Giudici della G. C. della Vicaria, a' governadori delle province, Capitani delle terre ed altri Ufficiali del Regno) fu prescritto dall'Imperador Carlo V per mezzo di sue prammatiche 62 62 Pragm. In sperata delictorum venia pragm. Et quia, etc. il modo di componere i delitti e commutar le pene corporali in pecuniarie, e vietato di farlo senza suo consenso o del Vicerè del Regno, e senza rimession della parte offesa, o ne' casi che si dovesse imporre pena di morte naturale, o di troncamento di membra. E poichè a' Baroni si trovavano concedute quelle lettere, affinchè il loro arbitrio stasse ristretto fra' termini del dovere e di giustizia; quindi l'istesso Imperador Carlo V con altra sua particolar prammatica 63 63 Pragm. mandamus etiam. stabilita per li Baroni e loro Ufficiali ordinò che non dovessero abusarsi della facoltà, che tenevano nella commutazion delle pene, ma servirsene fra' termini del giusto e con ragionevol modo: minacciandogli in caso d'abuso della privazione de' loro privilegi.

CAPITOLO VI

De' Riti della Regia camera

Pure sotto il Regno di Roberto furono compilati i riti della Regia Camera. Questo Tribunale non solo in tempo dell'Imperador Federico II si reggeva dai maestri Razionali, ma anche nel Regno di questi Re angioini. Erano questi Ufficiali di grande autorità, e perciò vediamo i più distinti personaggi di que' tempi impiegati a queste cariche; e dalla Regina Giovanna I furono di maggiori prerogative e privilegi arricchiti. La principal loro incombenza era d'invigilare sopra i diritti e rendite fiscali, costringere i minori Ufficiali come Doganieri, Tesorieri, Credenzieri ed altri, a render ragione della loro amministrazione, ricevere da essi i conti dell'esazioni fatte, e raccogliere il denaro per mandarlo alla Camera del Re. Queste rendite per la maggior parte si cavavano da' dazi, gabelle, dogane, regalie e da altre ragioni fiscali, così antiche come nuove. Nel Regno de' Normanni queste esazioni restringevansi a poco numero, ed erano assai moderate, e particolarmente in tempo del buon Re Guglielmo; ma da poi che l'Imperator Federico I restituì le regalie , che s'erano quasi perdute in Italia, e che tutti gli altri Principi, al di lui esempio, vollero anche restituirle ne' loro Stati, s'accrebbe il di lor numero, e furono più pesanti. Così passato questo Regno dai Normanni a' Svevi, Federico II ve n'impose delle nuove: instituto, che fu poi dagli altri Re suoi successori continuato, come quello che conduceva molto all'abbondanza del loro erario, donde potevano sostenere più grandi eserciti e numerose armate. I Re della casa d'Angiò, ancorchè più volte ne' loro Capitoli promettessero moderarle, e di ridurle secondo erano al tempo del Re Guglielmo il Buono; con tutto ciò, per le lunghe ed ostinate guerre che soffrirono, e particolarmente per quella di Sicilia, non ne fecero nulla, anzi di tempo in tempo più crebbero. Furono per ciò queste ragioni fiscali divise in antiche e nuove .

Dell' antiche , cioè di quelle, che furono prima dall'Imperador Federico II nel Regno di Guglielmo, e suoi successori Normanni, abbiamo che Andrea d'Isernia 64 64 Andr. in Constit. quanto caeteris, de decimis. ne formò due Cataloghi: uno se ne legge nelle note, che fece alle Costituzioni del Regno sotto la rubrica de decimis : e l'altro tra i riti della Regia Camera, pure sotto il medesimo titolo 65 65 Rit. 1 de decimis, etc. . In poche cose, e sol nell'ordine è l'uno vario dall'altro: ecco il novero, che ne fece nelle Costituzioni.

Jura vetera sunt haec, videlicet

Dohana.

Anchoragium.

Scalaticum.

Glandium, et similium.

Jus Tumuli.

Portus, et Piscaria.

Jus Affidaturae.

Herbagium, Pascua.

Passagium vetus.

Jus Casei, et Olei non est ubique per Regnum.

Ecco l'altro che pose fra i Riti della Camera.

Jura vetera sunt haec

Jus Dohanae.

Jus Anchoragii.

Jus Scolatici , ovvero

Jus Colli.

Jus Tumuli.

Jus Portus, et Piscariae vetus.

Jus Bucceriae vetus.

Jus Affidaturae herbagii, pascuorum, glandium, et similium.

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