Pietro Giannone - Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7
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Si mantennero ancora i nostri Re, ovvero i loro Vicarj nel possesso di proibirli, stabilendo molte prammatiche e editti, colle quali proibirono le stampe senza lor licenza; ed abbiamo che D. Pietro di Toledo Vicerè, mentre regnava l'Imperador Carlo V, diede ancor egli provvedimenti intorno alla stampa de' libri, ed a' 15 ottobre del 1544 promulgò una prammatica, colla quale ordinò che i libri di teologia e sagra scrittura, che si trovassero stampati nuovamente da 25 anni in quà, poichè per la pestilente eresia di Lutero sparsa per la Germania, cominciava a corrompersi la dottrina e disciplina della Chiesa romana, non si ristampassero, e quelli stampati non si potessero tenere nè vendere, se prima non si mostrassero al Cappellan maggiore, acciò quelli visti e riconosciuti potesse ordinare quali si potessero mandar alla luce. Di vantaggio, che quelli libri di teologia e sagra Scrittura, che fossero stampati senza nome dell'autore, e quegli altri ancora, i di cui Autori non sono stati approvati, che in nessun modo si potessero vendere nè tenere. E poi nel 1550 a' 30 novembre stabilì un'altra prammatica, colla quale generalmente ordinò, che non si potesse stampare qualsivoglia libro senza licenza del Vicerè, nè stampato vendersi.
Il Duca d'Ossuna Vicerè, nel medesimo tempo che il Pontefice Sisto V stabilì in Roma la Congregazione dell' indice , a' 20 marzo del 1586, regnando Filippo II, promulgò altra prammatica colla quale ordinò, che gli autori del Regno o abitanti in esso, non facessero stampar libri nè in Regno, nè fuori senza licenza del Vicerè in scriptis . E finalmente il Conte d'Olivares, che fu Vicerè nel Regno di Filippo III, a' 31 agosto del 1598 fece anche prammatica, proibendo agli Stampatori di poter aprire stamperie nè casa per istampare, senza espressa licenza del Vicerè in scriptis .
Quindi nacque presso noi il costume di destinarsi dal Vicerè, Ministro o altra persona per la revisione de' libri: e ciò vedesi praticato sin da' tempi del Duca d'Alcalà Vicerè, il quale a' 23 novembre del 1561 spedì commessione, che fu poi rinovata a' 8 maggio 1562, al P. Valerio Malvasino persona da lui ben conosciuta d'integrità e dottrina, deputandolo Regio Commessario a vedere e riconoscere i libri, che venivano da Germania, dalla Francia e da altre parti nel Regno di Napoli, perchè trovatili infetti d'eresia proibisse di venderli o di tenerli 40 40 Chiocc. tom. 17. M. S. Giurisd.
. Fu da poi destinato Ministro regio di sperimentato zelo verso il servizio del Re, e d'eminente dottrina: questo costume l'abbiam veduto continuato sin a' tempi de' nostri avoli; ma ora queste revisioni soglionsi commettere anche ai privati, e sovente a persone di poca buona fede e di molto minor dottrina: ciò ch'è un abuso, che meriterebbe un conveniente rimedio.
Si è ritenuto ancora presso noi il costume di proibirli, quando o contra i buoni costumi, o contra i diritti del Principe della nazione, ovvero contra la fama e riputazione d'alcuni, siansi composti; siccome a dì nostri dal Vicerè e suo collateral Consiglio fu proibito un libro, per altro sciocchissimo e pieno di inezie, che il Marchese Gagliati diede alle stampe sotto il titolo di capricciose fantasie .
Queste proibizioni erano praticate, siccome tuttavia si pratica sopra qualunque libro o scrittura anche dei Prelati o altre persone ecclesiastiche, che venisse preteso di stamparsi. Nel Regno di Filippo II il Nunzio del Papa residente in Ispagna portò querela al Re Filippo contro il Duca d'Alcalà suo Vicerè in Napoli, il quale avea proibito agli Stampatori d'imprimer cosa alcuna senza sua licenza, e che perciò l'Arcivescovo di Napoli e tutti gli altri Prelati del Regno non potevano far stampare cosa alcuna, anche concernente al loro uficio: di che il Re Filippo ne scrisse al Duca, il quale a' 17 aprile 1569 l'informò di ciò che occorreva con piena consulta, dicendogli che egli avea fatto quell'ordine, perchè il Vicario di Napoli, siccome tutti gli altri Prelati del Regno, stampavano molti editti pregiudiciali alla regal giurisdizione, e sovente facevano imprimere Bolle, alle quali non era stato conceduto l' Exequatur Regium 41 41 Chiocc. tom. 17. M. S. Giurisdiz.
. Quindi postosi silenzio alle pretensioni del Nunzio, nacque che poi i Vescovi quando volevano stampare i loro Sinodi, i loro editti, insino i calendarj circa l'osservanza delle loro diocesi, anche i Brevi dell'indulgenze concedute dal Papa alle loro chiese e cose simili, ricorrevano al Vicerè e suo collateral Consiglio per la licenza. Così leggiamo, che volendo l'Arcivescovo di Napoli Annibale di Capua stampar un Concilio provinciale, cercò licenza di farlo, e dal Collaterale, a primo febbrajo del 1580, gli fu data con riserba, che se in quello vi era alcuna cosa contro la regal giurisdizione, si avesse per non data nè consentito a quella in modo alcuno. L'Arcivescovo di Capua per mezzo del suo Vicario chiese il permesso di poter far stampare un nuovo Calendario circa l'osservanza delle feste della sua Diocesi, e rimessane la revisione al Cappellan maggiore, questi a' 5 novembre del 1582 fece relazione al Vicerè, che poteva darsi la licenza. Il Vescovo d'Avellino dimandò l' Exequatur Regium e la licenza di poter far stampare un Breve d'indulgenze concedute dal Papa alla sua Chiesa nel dì di S. Modestino, e commessosi l'affare al Cappellan maggiore, questi a' 26 aprile del 1577 fece relazione al Vicerè che potevasi dare l' Exequatur al Breve e la licenza di stamparlo 42 42 Chiocc. M. S. Giurisd. de Typogr. tom. 17.
. Ciò che poi si è inviolabilmente osservato, sempre che i Ministri del Re han voluto adempire alla loro obbligazione ed aver zelo del servigio del loro Signore.
§. II. Abusi intorno alle proibizioni de' libri che si fanno in Roma, le quali si pretendono doversi ciecamente ubbidire
Bisognò ancora rintuzzare un'altra pretensione della Corte di Roma intorno a quest'istesso soggetto della proibizion de' libri. Pretendevano, che a chiusi occhi i Principi cristiani dovessero far valere ne' loro dominj tutti i decreti che si profferivano in Roma dalle Congregazioni del S. Ufficio o dell' Indice , per li quali venivano i libri proibiti, e che non stassero soggetti questi decreti a' loro Regj placiti , onde dovessero da noi eseguirsi, senza bisogno d' Exequatur Regium . Della cui necessità e giustizia, sarà da noi diffusamente trattato ne' seguenti libri di quest'Istoria.
Ma non meno in Francia che in Ispagna, in Germania, Fiandra ed in tutti gli altri Stati de' Principi cattolici, che nel nostro reame (sempre che s'abbia voluto usare la debita vigilanza) fu lor ciò contrastato, e come ad un attentato pregiudizialissimo alla sovranità de' Principi, se gli fece valida l'esistenza; tanto che siccome tutte le Bolle, rescritti ed altre provisioni che vengono di Roma, non si permettono, che si pubblichino e si ricevano senza il placito Regio ; così ancora i decreti fatti sopra la proibizione de' libri soggiacciano al medesimo esame. Anzi se mai i Principi ed i loro Ministri devono usar vigilanza nelle altre scritture che vengono di Roma, in questi decreti devono usarla maggiore; così perchè si sa la maniera, come in Roma i libri si proibiscono, come ancora il fine perchè si proscrivono, ed i disordini e scandali che potrebbero cagionare ne' loro dominj, se si lasciassero correre a chiusi occhi.
Si sa che i Cardinali che compongono queste due Congregazioni onde escono tali decreti, non esaminano essi i libri: alcuni per la loro insufficienza, altri perchè distratti in occupazioni riputate da essi di maggiore importanza, non possono attendere a queste cose, e molto meno il Papa, da chi sarebbe impertinenza il pretenderlo. Essi commettono l'esame ad alcuni Teologi che chiamano Consultori , ovvero Qualificatori , per lo più Frati, i quali secondo i pregiudicj delle loro scuole regolano le censure. Ciò, che non consente colle loro massime, riputano novità, e come opinioni ereticali le condannano. I Casuisti, che s'han fatta una morale a lor modo, giudicano pure secondo que' loro principj. Ma il maggior pregiudicio nasce quando si commette l'affare a' Curiali istessi ed agli Ufficiali e Prelati di questa Corte per esaminar libri attenenti a cose giurisdizionali; può da se ciascun comprendere, quanto in ciò prevaglia l'adulazione in ingrandire l'ecclesiastica e deprimere la temporale. Si sa quanto da costoro s'estolle sopramodo l'autorità del romano Pontefice sopra tutti i Principi della terra, insino a dire che il Papa può tutto, e la sua volontà è norma e legge in tutte le cose: che i Principi ed i Magistrati siano invenzioni umane; e che convenga ubbidir loro solamente per la forza; onde il contraffar le loro leggi, il fraudar le gabelle e le pubbliche entrate, non sia cosa peccaminosa, ma solo gli obbliga alla pena, la quale o colla fuga o colla frode non soddisfacendosi, non per ciò restano gli uomini rei innanzi la Maestà Divina, compensandosi col pericolo che si corre: ma per contrario, che ogni cenno degli Ecclesiastici, senza pensar altro, debbia esser preso per precetto divino ed obblighi la coscienza. Sono tanti arghi e molto solleciti e vigilanti, perchè non si divulghi cosa contraria a queste loro mal concepite opinioni. Ed è ormai a tutti per lunga esperienza noto, che la Corte di Roma a niente altro bada più sollecitamente che di proscrivere tutti i libri che sostenendo le ragioni de' Principi, i loro privilegj, gli statuti, le consuetudini de' luoghi e le ragioni de' loro sudditi, contrastano queste nuove loro massime e perniziose dottrine.
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