Pietro Giannone - Istoria civile del Regno di Napoli, v. 7
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Ma che pro? niente valse questa Bolla, nè in Francia, nè nelle Fiandre, nè altrove: l'opere di questo insigne Giureconsulto niente perderono di pregio, nè erano meno stancate da' Professori ora di prima: tutti i Giureconsulti, ed ogni Pratico l'ebbe tra le mani, ed era più studiato quest'Autore, e più frequentemente allegato nel Foro che Bartolo e Baldo; e resesi così necessario, che, come dice Bertrando Loth 54 54 Bertrand. Loth in Resol. Belgic. tract. 14 quaest 2 art. 7.
, nella Francia ed in Fiandra niuno insigne Pratico o Avvocato può starne di senza, particolarmente nell'Artesia, dove le Consuetudini di quella Provincia essendo simili a quelle di Parigi, gli scritti di questo Autore sono stimati più di tutti gli altri, e molta autorità ha ottenuto ne' loro Tribunali.
I Prammatici franzesi gli hanno così famigliari che non vi è arringo o scrittura che si faccia, che non sia ripiena di allegazioni tratte da quelli in qualunque materia, sia di ragion civile o canonica. Ma niun argomento più convince non essere stata in Francia ricevuta questa Bolla, e di non essersi di tal proibizione tenuto alcun conto, quanto quella magnifica ed esatta Edizione fatta modernamente di tutte le Opere di questo Autore in Parigi, e proccurata per opera ed industria di Francesco Pinson il giovane, celebre Avvocato di Parigi, il quale oltre avervi aggiunte alcune sue note molto erudite ed accomodate alla moderna pratica, aggiunse ancora alle suddette opere alcune altre appartenenti alla materia ecclesiastica, che compongono il quarto e quinto tomo. Fu divolgata questa edizione in Parigi in cinque volumi, con espresso privilegio del Re, perchè più chiaramente si conoscesse nel Regno di Francia non essersi tenuta in niun conto la proscrizione di Roma.
Ed in vero non meritavan tanta abbominazione l'Opere di questo Autore, che dovesse portar tanto orrore, il quale, ancorchè non bene sentisse in vita colla Chiesa romana, morì poi Cattolico; e se si permettono, come bene a proposito osservò Van-Espen 55 55 Van-Espen par. 4 de Usu plac. Regii, cap. 2 § 4.
, l'opere de' Gentili, ancorchè piene di lascivie e di laidezze, che possono con facilità corrompere i costumi dei giovani; perchè non s'avran da permettere l'opere d'un così insigne Giureconsulto per la loro gravità, dottrina ed erudizione, dalla lezione delle quali possono ritrarre gran frutto? Tanto maggiormente che se bene in quelle vi siano mescolate alcune cose che non bene convengono colla dottrina della Chiesa romana, hanno a ciò rimediato colle loro note, ed avvertimenti Gabriele de Pineau e Francesco Pinson , in maniera che ora è più facile di poter essere contaminati i giovani dalla lezione de' libri lascivi de' Gentili, che il Giureconsulto cristiano possa essere in pericolo, leggendolo, di deviare dalla dottrina della Chiesa Cattolica.
Altri esempi non meno illustri potrebbero raccorsi dalla Francia e dalle province di Fiandra, che convincono il medesimo: come delle proscrizioni fatte in Roma del Libro di Cornelio Giansenio Vescovo d'Iprì, intitolato Augustinus , e della Bolla per ciò emanata dal Pontefice Urbano VIII nel 1643, che comincia: In Eminenti ; delli decreti profferiti in Roma dalla Congregazione del S. Ufficio sotto li 6 settembre del 1657 per li quali, fra l'altre, furono proscritte le Lettere volgarmente chiamate Provinciali ; della Bolla d'Alessandro VII promulgata in Roma nel 1665, per la quale furon proscritte due Censure della Facoltà di Parigi , non fatte valere nè in Francia, nè in Fiandra: e di tante altre delle quali Van-Espen trattò diffusamente 56 56 Van-Espen loc. cit. cap. 3, 4, 5 et 6.
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Solo non abbiam riputato tralasciare in quest'occasione di notare, che per tutti i Regni d'Europa i Principi hanno invigilato soprammodo, che da Roma non si proscrivano libri che difendono la loro giurisdizione e le prerogative de' loro Popoli; e con tutto che fossero da quella Corte stati proibiti, non han fatta valere ne' loro Stati la proibizione, nè permesso che i decreti fossero ricevuti, tanto che senza scrupolo vengon letti, nè la proibizione curata; poichè hanno essi scoverto l'arcano di Roma, e quanto importa, che i loro sudditi non s'imbevino d'opinioni che ripugnano al buon governo.
Ne' Regni di Spagna, come si è detto, i decreti venuti di Roma, onde si proibiscono i libri che difendono l'autorità regia, sono ritenuti e si sospende l'esecuzione 57 57 Salgad. de Supp ad SS.
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In Francia la cosa è notissima, e tra le prove della libertà della Chiesa gallicana 58 58 Probat. libert Eccl. Gall. cap 10 num. 11.
, si legge un arringo fatto dall'Avvocato del Re Domenico Talon nel Consiglio regio, per occasione d'un consimile decreto emanato dalle Congregazioni del S. Ufficio e dell'Indice, dove fa vedere che simili decreti non debbono pubblicarsi, come pregiudizialissimi alla Corona ed allo Stato; ed avverte che far il contrario cagionerebbe gravi disordini; poichè da quelle Congregazioni tuttavia l'Indice proibitorio ed espurgatorio di libri si va accrescendo, ed alla giornata prende augumento, e si proscrivono libri in diminuzione delle Regalie del Re e libertà della Chiesa gallicana, siccome eransi avanzati di proibire sino agli Arresti del Parlamento contra Giovanni Castelli, l'opere dell'illustre Presidente, Tuano , le libertà della Chiesa gallicana ed altri Libri concernenti la persona del Re e la sua regal giurisdizione.
In Fiandra dal Consiglio di Brabante co' medesimi sensi ne fu avvertito l'Arciduca Leopoldo, a cui nel 1657 dirizzarono que' Consiglieri una Consulta, nella quale l'ammonirono, che trascurare questo punto sarebbe l'istesso che rovinar l'imperio; perchè già con lunga esperienza s'era veduto, che Roma non fa altro, che proscrivere que' libri che difendono la Regia autorità, tanto che ricevere quelli decreti senz'esame e senza il Placito Regio , è il medesimo che permettere che il Papa possa proscrivere ed interdire al Re di far editti o far imprimere libri o scritti, per li quali sono difese le ragioni sue regali e de' suoi vassalli. E confermando tutto ciò con esempj di fresco accaduti, gli raccordarono che intorno a quattro anni furono in Fiandra impressi due scritti, uno sotto il titolo: Jus Belgarum circa Bullarum receptionem; l'altro: Defensio Belgarum contra evocationes, et peregrina Judicia . In quelli non si toccava niun dogma o articolo di fede, ma unicamente si difendevano le ragioni di S. M. di non ammettersi Bolle senza il Placito Regio : ciò non ostante, erano stati da Roma con decreto Pontificio proscritti: tanto che bisognò che il Consiglio del Brabante con suo decreto facesse cassare ed annullare la proibizione, come si legge dell'arresto rapportato da Van-Espen nel suo Trattato De Placito Regio 59 59 Van-Espen in Appendice, litter. E.
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Questa medesima vigilanza tennero anche un tempo i nostri Vicerè, e sopra tutti, come vedremo ne' seguenti libri di quest'Istoria, il Duca d'Alcalà: la tennero ancora il Conte di Benavente ed il Duca d'Alba, per la proibizione fatta a libri del Curte e d' Urries ; ma ora par che in ciò siasi perduto quel vigore e zelo che si dovrebbe tenere del servigio Regio e del Pubblico; e siansi alquanto i Ministri del Re raffreddati in un punto cotanto importante: ciò che hammi mosso a far questa digressione. Non solo si veggono uscir da Roma libri pregiudizialissimi alle ragioni del Re e de' suoi vassalli, ma si permette che s'introducano nel Regno, e la loro lezione non è vietata; ma quello che merita più tosto riscotimento che ammirazione, è il vedersi che all'incontro si proibiscono in Roma ogni dì colla maggior facilità tutti i libri, ove si difendono, contro gli attentati di quella Corte, le ragioni del Re e delle Nazioni; e senza che i Decreti o Bolle siano qui ricevute, senza che vi s'interponga Regio Exequatur , che presso noi è per legge scritta indispensabile a tutte le provisioni che vengano da Roma, niuna eccettuata, si permette l'effetto, non si puniscono chi le osserva, e si crede il suddito peccare leggendogli contro il divieto di Roma, e non peccare rompendo la legge del Principe, per la quale queste provisioni, quando non siano avvalorate di Regio placito , si riputano nulle e di niun vigore, ed in effetto, è come se non vi fossero. E qual maggiore stupidezza fu quella ne' trascorsi anni tra noi usata, che contendendosi tra la Corte di Roma, e 'l nostro Re intorno a' Benefici che giustamente si pretendono doversi conferire a' Nazionali, ed il Principe l'avea con suo Editto comandato; appena uscite tre nobili Scritture, che difendevano l' Editto , e lo dimostravano conforme non meno alle leggi, che a' canoni, si videro tosto in Roma con particolar Bolla di Clemente XI proscritte e condannate alle fiamme, e noi taciti e cheti non farne alcun risentimento; ed all'incontro le contrarie girar attorno libere e franche, senza che si fosse lor dato il minimo impedimento? Anzi siam ridotti a tal vano timore, che non s'ardisce di dar alle stampe opere per altro utilissime, sol perchè si temono queste proscrizioni di Roma.
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