Pietro Giannone - Istoria civile del Regno di Napoli, v. 5
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Aveva Urbano, come si è detto, tentato in questa nuova investitura che s'offeriva al Conte di Provenza, ricavarne per la Sede Appostolica gran profitto, proccurando allora con ogni industria, che la provincia di Terra di Lavoro con Napoli e l'isole adiacenti, non altrimente che Benevento, fosse eccettuata e si aggiudicasse alla Chiesa; ma Carlo non volle sentir parola: poichè finalmente non se gli concedeva un Regno, la cui possessione fosse vacante, ma dovea egli colle sue forze discacciarne il possessore Manfredi, ed il Papa non vi metteva altro che benedizioni ed indulgenze ed un poco di carta per l'investitura; poichè le sue forze erano così deboli, che non poteva nemmeno mantenersi in Roma. Clemente per tanto, non potendo appropriar a se quella provincia, proccurò almeno gravare l'investitura di tanti patti e condizioni, che veramente rese il nuovo Re ligio, spogliandolo di molte prerogative, delle quali prima eran adorni i predecessori Re normanni e svevi.
I Capitoli stipolati e giurati da Carlo, nel modo che il Papa gli avea cercati, secondo che vengono rapportati dal Summonte, da Rainaldo [89] Rainald. ann. 1265.
e da Inveges, sono i seguenti.
I. Fu da Clemente investito Carlo Conte di Provenza del Regno di Sicilia ultra e citra , cioè di quell'isola e di tutta la terra, ch'è di quà dal Faro insino a' confini dello Stato della romana Chiesa, eccetto la città di Benevento con tutto il suo territorio e pertinenze: e ne fu investito pro se, descendentibus masculis, et foeminis: sed masculis extantibus, foeminae non succedant; et inter masculos, primogenitus regnet. Quibus omnibus deficientibus, vel in aliquo contrafacientibus, Regnum ipsum revertatur ad Ecclesiam Romanam [90] V. Rainaldo ad ann. 1265 il quale adduce convenzioni più diffuse intorno al regolamento della successione del Regno.
.
II. Che non possa in conto alcuno dividere il Regno.
III. Che debba prestar il giuramento di fedeltà e di ligio omaggio alla Chiesa romana.
IV. Atterriti i romani Pontefici di ciò che aveano passato co' Svevi, che furono insieme Imperadori e Re di Sicilia, in più capitoli volle convenir Clemente, che Carlo non aspirasse affatto, o proccurasse farsi eleggere o ungere in Re ed Imperador romano, ovvero Re de' Teutonici, o pure Signore di Lombardia, o di Toscana, o della maggior parte di quelle Province, e se vi fosse eletto, e fra quattro mesi non rinunziasse, s'intenda decaduto dal Regno.
V. Che non aspiri ad occupar l'Imperio romano, il Regno de' Teutonici, ovvero la Toscana e la Lombardia.
VI. Che se accaderà, stante le contese ch'allora ardevano per l'elezione dell'Imperadore d'Occidente, che fosse eletto Carlo, debba alle mani del romano Pontefice emancipar il suo figliuolo, che dovrebbe succedergli, ed al medesimo rinunciar il Regno, niente presso di se ritenendosene.
VII. Che il Re maggiore d'anni 18 possa per se amministrare il Regno, ma essendo minore di quest'età, non possa amministrarlo; ma debbasi porre sotto la custodia e Baliato della romana Chiesa, insino che il Re sarà fatto maggiore.
VIII. Che se accadesse una sua figliuola femmina casarsi coll'Imperadore, vivente il padre, e quegli defunto, rimanesse ella erede, non possa succedere al Regno; e se deferita a lei la successione del Regno, si casasse coll'Imperadore, cada dalle ragioni di succedere.
IX. Che il Regno di Sicilia non si possa mai unire all'Imperio.
X. Che sia tenuto pagare per lo censo ottomila once d'oro l'anno nella festa de' SS. Pietro e Paolo in tre termini, e mancando decada dal Regno; e di più un palafreno bianco, bello, e buono; e più, secondo un istromento che si legge nel regale Archivio [91] Reg. 1273. fol. 167. Vien anche rapportato dal Tutini degli Ammirag. del Reg. p. 89.
, che fecero li Tesorieri del Re Carlo I nell'anno 1274 con alcuni Mercatanti di pagare alla Sede Appostolica ottomila once d'oro per questo censo, si vede, che seimila si pagavano per lo Regno di Puglia, e duemila per l'isola di Sicilia. Del che furono i Pontefici sì rigidi esattori, che nell'anno 1276 strinsero in maniera il Re Carlo, che trovandosi in Roma e senza danari, fu forzato scrivere in Napoli ai suoi Tesorieri, che impegnassero a' Mercatanti la sua Corona grande d'oro, e tante delle sue gioje ed oro, che abbiano in presto ottomila once d'oro, e che gliele mandino subito in Roma per doverle pagare alla Sede Appostolica per lo censo di quell'anno [92] Chioccar. tom. 1. MS. giurisd.
.
XI. Che debba pagare alla Chiesa romana 5000 marche sterline ogni sei mesi.
XII. Che in sussidio delle terre della Chiesa, a richiesta del Pontefice, sia tenuto mandare 30 °Cavalieri ben armati; in guisa che ciascuno abbia da mantenere a sue spese almeno tre cavalli per tre mesi in ciaschedun anno; ovvero si possano commutare in soccorso di Navi.
XIII. Che debba stare a quello diffinirà il Pontefice sopra la determinazione de' confini da farsi di Benevento.
XIV. Che dia sicurtà a' Beneventani per tutto il Regno; ed osservi i loro privilegi; e che permetta di poter disponere liberamente de' loro proprj beni.
XV. Che non possa nelle terre della Chiesa romana acquistar cos'alcuna per qualunque titolo, nè ottenere in quelle Rettorìa o altra Podestarìa.
XVI. Che s'abbiano a restituire alle Chiese del Regno tutti i beni, che alle medesime furono tolti.
XVII. Che tutte le Chiese e' loro Prelati e Rettori godano della libertà ecclesiastica, e particolarmente nelle elezioni, ristabilendo Clemente ciocchè Alessandro IV avea aggiunto nell'investitura data ad Edmondo figliuolo del Re d'Inghilterra; cioè che il Re e suoi successori non s'intromettano nelle elezioni, postulazioni e provisioni de' Prelati, in guisa che, nec ante electionem, sive in electione, vel post Regius assensus, vel consilium aliquatenus requiratur [93] Chiocc. MS. Giurisd. in Indice, t. 19.
; soggiungendosi però che ciò non abbia a pregiudicare al Re e suoi eredi, in quanto s'appartiene in jure patronatus, si quod Reges Siciliae, seu ejusdem Regni, et Terrae Domini, hactenus in aliqua, vel aliquibus Ecclesiarum ipsarum consueverunt habere: in tantum tamen, in quantum Ecclesiarum patronis canonica instituta concedunt ; siccome perciò non furono esclusi i Re, sempre che la persona eletta fosse loro sospetta d'infedeltà, d'impedire il possesso e concedere il placito Regio alle Bolle di provisione, come altrove diremo.
XVIII. Che le cause ecclesiastiche saranno trattate innanzi agli Ordinarj; e per appellazione alla Sede Appostolica.
XIX. Che abbia a rivocare tutti gli Statuti emanati contra la libertà ecclesiastica.
XX. Che i Cherici nè per le cause civili nè per le criminali si possano convenire avanti il Giudice secolare, se non si trattasse civilmente di cause attinenti a' Feudi.
XXI. Che niuno imponga taglie alle Chiese.
XXII. Che nelle Chiese vacanti non possa pretendere, ed avere nè regalie , nè frutti .
XXIII. Che gli esiliati della Sicilia si riducano nel Regno, secondo che comanderà la Chiesa romana.
XXIV. Che non faccia lega o confederazione con alcuno contro la Chiesa.
XXV. Che debba tener pronti mille Cavalieri oltramontani, apparecchiati per Terra Santa o altro affare della fede.
Queste sono quelle convenzioni, delle quali spesso Marino di Caramanico , Andrea d'Isernia e gli altri nostri Scrittori fanno memoria, quando trattano de' pesi, che nell'investitura data a Carlo furono da Papa Clemente aggiunti.
Accordate in cotal maniera queste Capitolazioni, e vie più sollecitando Clemente la venuta del Conte, intraprende questi il passaggio, ed avendo fatta accompagnare la Contessa Beatrice sua moglie da molti Capitani e Cavalieri franzesi e provenzali, costoro fecero il viaggio per terra; ed egli da Provenza, essendosi posto intrepidamente con pochi legni a solcar il mare, dopo aver miracolosamente scampate l'insidie, che Manfredi gli avea tese con 80 galee, finalmente giunge con somma felicità nel mese di maggio di quest'anno 1265 a Roma, ove fu da' Romani con molti applausi, e segni d'allegrezza ricevuto e careggiato; e narra l' Anonimo [94] Anonym. Romani Cives de more mobiles, quos ex hoc in illud exilis de facili versat occasio, illius modicae libertatis reliquias, quas ipsis praescripta veterum transfudit authoritas, temere distrahentes, exclusis pro magna parte nobilibus, Carolum Provinciae Comitem elegerunt in Dominum, et Senatorem Urbis perpetuum, et evocaverunt.
, che fu tanta la leggerezza e vanità dei Romani, che ritenendo essi, per la dignità Senatoria, un picciol vestigio dell'antica loro libertà, vollero anche di quella spogliarsi, ed esclusi i loro Nobili, crearono Carlo lor Signore e Senatore perpetuo di Roma.
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